Genova Anno VII - n°39 - 11.09.2009 Pagine Nazionali

del 12/01/2010

Garante della privacy: No a raccolte indiscriminate sull'Hiv negli studi medici


clicMedicina - redazione@clicmedicina.it

Coloro che esercitano la professione sanitaria non devono raccogliere informazioni sulla sieropositività di ogni paziente che si rivolge per la prima volta allo studio medico, se ciò non è indispensabile per il tipo di intervento o terapia che deve eseguire. Il dato sull'infezione da Hiv può essere raccolto dal medico, infatti, solo qualora sia ritenuto necessario in relazione all'intervento clinico da eseguire sul paziente e comunque con il suo consenso.

Lo ha stabilito il Garante privacy con un provvedimento generale in cui ha indicato i principi ai quali devono attenersi i medici nella raccolta di informazioni sulla sieropositività. Il Garante ha sentito la necessità di fornire indicazioni a tutti gli studi medici dopo aver affrontato il caso di uno studio dentistico che raccoglieva informazioni sull'Hiv mediante la distribuzione di un questionario al momento dell'accettazione dei pazienti. Allo studio è stato vietato l'uso dei dati raccolti. Alla base dell'intervento del Garante c'è, dunque, lo stop ad una raccolta generalizzata e ingiustificata di informazioni delicatissime.

Nel primo colloquio con il paziente - ha spiegato l'Autorità - una volta acquisito il consenso al trattamento dei dati personali, il medico deve raccogliere solo le informazioni sanitarie necessarie ad assicurare una corretta assistenza medica. L'esigenza di raccogliere informazioni sull'Hiv fin dal momento dell'accettazione - continua l'Autorità - non può essere giustificata neanche dalla necessità di attivare specifiche misure di protezione per il contagio, poiché la normativa di settore prevede che tali misure siano adottate, nei confronti di ogni paziente, a prescindere dalla conoscenza dello stato di sieropositività. Il Garante ha precisato, infine, che nel caso in cui il medico venga a conoscenza di un caso di Aids o di Hiv, oltre a rispettare specifici obblighi di segretezza e non discriminazione nei confronti del pazienze, ha l'obbligo di adottare ogni misura individuata dal Codice privacy per garantire la sicurezza dei dati sanitari.

 

NEWSLETTER del Garante per la protezione dei dati personali (Reg. al Trib. di Roma n. 654 del 28 novembre 2002) dell’11/01/2010
 

 






 
 
 
 
 

  



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