Dopo quasi trent'anni
dall'entrata in vigore della legge 194 (1978) 'Norme per la tutela della
maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza (Ivg)', un gruppo
di esperti nominati dal Ministro la scorsa primavera sta elaborando le
nuove linee guida tecnico-scientifiche che non modificheranno le norme,
ma che saranno solo un riferimento per i protocolli applicati dagli
ospedali. Tra gli obiettivi trovare risorse per riqualificare i
consultori che sono il cuore della 194 per l'aspetto della prevenzione
che la legge sancisce con forza. Ecco gli aspetti principali contenuti
nella legge italiana.
- A chi è rivolta: qualsiasi donna può richiedere
personalmente l'Ivg entro i primi 90 giorni di gestazione per motivi di
salute, economici, sociali o familiari oppure quando siano state
accertate gravi anomalie del feto che potrebbero danneggiare la salute
psicofisica della donna.
- Dove: L'intervento può essere effettuato presso le
strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e le strutture
private convenzionate e autorizzate dalle Regioni.
- Minorenni: per le minorenni, è necessario l'assenso da
parte di chi esercita la potestà o la tutela. Se questi entro i primi 90
giorni è difficilmente consultabile o si rifiuta di dare l'assenso, è
possibile ricorrere al giudice tutelare. Nel caso in cui la donna sia
stata interdetta per infermità di mente, la richiesta di intervento deve
essere fatta anche dal suo tutore o dal marito, che non sia legalmente
separato.
- Paletti: E' indicato esplicitamente nel testo che l'Ivg
non è un mezzo per il controllo delle nascite.
- Medici: il medico che esegue l'intervento è tenuto a
fornire alla donna tutte le informazioni e le indicazioni sulla
regolazione delle nascite, oltre che sui procedimenti abortivi.
- Regioni: promuovono l'aggiornamento del personale
sanitario sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui
metodi anticoncezionali, sull'uso delle tecniche più moderne e meno
rischiose per l'interruzione della gravidanza. Ma anche corsi e incontri
di approfondimento sulle tematiche dell'educazione sessuale, della
contraccezione, della gravidanza, rivolti anche al pubblico.
- Relazione: ogni anno il Ministro della salute presenta
al Parlamento una relazione sul fenomeno dell'Ivg in Italia.
- Consultori: i consultori familiari (istituiti dalla
legge 405 del 1975) hanno un ruolo fondamentale nell'assistenza alle
donne che decidono di ricorrere all'Ivg. Anche il Progetto obiettivo
materno infantile (Pomi), adottato nel 2000, assegna un ruolo strategico
centrale ai consultori nella promozione e tutela della salute della
donna e dell'età evolutiva. Tra i loro compiti informare la donna su: i
propri diritti e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali offerti;
le norme che tutelano le gestanti nel luogo di lavoro; attuare
direttamente, o proporre agli enti locali competenti, interventi
speciali di assistenza quando la gravidanza o la maternità creino
problemi che non possano essere risolti dai normali servizi
territoriali; contribuire a far superare le cause che potrebbero indurre
la donna a interrompere la gravidanza (Merqurio Editore)
I dati sull'IVG
L'attuazione della legge 194 del 1978 viene costantemente monitorata. Il
sistema di sorveglianza dell’andamento del ricorso all’interruzione
volontaria di gravidanza è stato progettato e viene gestito dall’ISS,
dal Ministero della Salute e dalle Regioni, in collaborazione con
l’ISTAT.
Grazie a tale sistema non solo è stato possibile predisporre le
relazioni annuali che il Ministro della salute presenta al Parlamento,
come prescritto dalla legge, ma sono state stimolate numerose indagini e
ricerche, con le quali è stato possibile formulare e verificare ipotesi
scientifiche sull’evoluzione del fenomeno.
Il ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza ha subito, grazie
alla legge 194, una importante riduzione, soprattutto se si scorporano
dai dati le IVG effettuate da cittadine straniere (fenomeno sempre più
emergente a partire dal 1995). La riduzione osservata conferma che il
ricorso all’aborto non è una scelta di elezione ma un’ultima ratio.
In particolare si calcola che dal 1982 in Italia il numero delle
interruzioni di gravidanza è sceso del 45%. Tendenza confermata anche
dal dato relativo allo scorso anno, in cui si e' registrato un calo del
6,2%.
Fonte:
www.ministerosalute.it
Lettera del Ministro Livia Turco al Direttore di Repubblica
Caro direttore,
la legge 194, che nel 1978 ha reso legittimo per le donne italiane il
ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza, non ha bisogno di
alcun "tagliando". Essa si dimostra infatti ancora oggi di estrema
efficacia e mantiene inalterata la sua validità. Anche per rispondere
alle più recenti sollecitazioni di natura sia etica che scientifica.
E allora a cosa dovrebbe servire, mi chiede anche Miram Mafai, l'atto di
indirizzo da me annunciato anche per una migliore applicazione della
legge?
La necessità di formulare indirizzi per gli operatori sanitari in
materia di assistenza neonatale per i nati molto pretermine e in
generale sulla gravidanza e il parto, è avvertita da tempo dalla stessa
comunità scientifica che, in alcuni casi, si è già mossa, indicando ad
esempio i limiti temporali a partire dai quali si ha certezza
sostanziale sulla capacità di vita autonoma del feto.
Sappiamo bene che nel '78 tale periodo si collocava non prima delle
24/25 settimane di gestazione, mentre oggi i progressi della
neonatologia lo indicano attorno alla ventiduesima settimana.
Questo indicatore è molto importante perché la 194 prevede un limite
invalicabile all'aborto quando sussiste la possibilità di vita autonoma
del feto.
In questo caso esso resta infatti possibile solo in condizioni di grave
pericolo per la "vita" della donna, a conferma ulteriore che non siamo
in alcun caso di fronte a una legge eugenetica.
E non si può parlare di eugenetica neanche nel caso di un aborto
conseguente a una diagnosi di anomalia o malformazione del nascituro. La
194 non prevede infatti l'aborto per malformazione del feto ma solo
quando tali malformazioni determinino un grave pericolo per la salute
fisica o psichica della donna.
Anche in questo caso la 194 si conferma una legge di chiari e saldi
principi. Incentrati, da un lato, sul diritto all’autodeterminazione
della donna, sulla sua capacità di "accoglienza" della maternità e sulla
salvaguardia del feto dal momento in cui presenta possibilità di vita
autonoma. Dall'altro, su una serie di valutazioni medico-scientifiche
finalizzate a far sì che tali diritti, capacità e garanzie possano
essere sempre esercitati al meglio.
Chi ha voluto e chi ha combattuto per questa legge e che oggi
giustamente ne rivendica e ne difende la validità, non deve quindi
temere di confrontarsi con il progresso della scienza.
Perché se è vero che esso consente diagnosi sempre più anticipatorie
sulla salute del nascituro (anche se con ancora molti margini di errore
e variabilità), rende possibile parti in età gestionali estremamente
pretermine, contribuisce a diminuire le sofferenze, è anche vero che ci
pone dinanzi a scelte e dilemmi di natura profonda che non possiamo non
considerare. A partire dal rifiuto della ricerca di una ideale
perfezione nel nascituro che può condurci verso scenari da incubo
selettivo della specie che non possiamo accettare. Noi donne per prime.
Proprio in quanto portatrici di valori alti a difesa della vita e
dell'amore e del rispetto della persona e della sua capacità di scelta,
che sono gli stessi valori che hanno ispirato le lotte per la
legalizzazione dell'aborto.
A chi oggi grida contro questa legge, invece, è sempre bene ricordare
che prima della sua approvazione almeno trecentomila donne italiane si
sottoponevano ogni anno a interventi rischiosi e clandestini per
interrompere una gravidanza non desiderata.
E che, solo grazie a questa legge, gli aborti si sono oggi dimezzati e
continuano a calare anno dopo anno. A dimostrazione della validità della
194, sia per il contenimento del ricorso all'Ivg, sia per la non
assimilazione dell'aborto a metodo contraccettivo e sia per la crescita
della cultura della maternità come momento di grande responsabilità
della donna.
E' diventato sempre più evidente nel corso degli anni che
l’autodeterminazione da parte della donna non si traduce in libero
arbitrio o in una manifestazione di egoismo o in relativismo etico. Al
contrario il diritto alla "scelta" ha portato alla maturazione di una
maggiore responsabilità verso la procreazione. E dunque verso la vita
umana. Per tutti questi motivi io difendo "senza se e senza ma" la legge
194. Ma per gli stessi motivi non ho paura del confronto e della
verifica sulla sua applicazione anche chiedendo aiuto alla comunità
scientifica, per meglio indirizzare gli operatori e per meglio garantire
le donne nella loro scelta su come portare o non portare avanti una
maternità.
Questo a partire dalla necessità di individuare il momento in cui
sussistono le condizioni per una effettiva possibilità di vita autonoma
del feto. Per dare indicazioni uniformi ai neonatologi sul tipo di
assistenza da garantire al neonato molto pretermine e per evitare forme
di accanimento terapeutico. E per garantire l’appropriatezza nelle
diagnosi prenatali. Non si tratta quindi di porre "nuovi" limiti
temporali all'aborto terapeutico, come teme Miriam Mafai, perché resta
assolutamente valido quel limite già indicato dalla 194 all'articolo 7,
dove è previsto che quando sussiste la possibilità di vita autonoma del
feto l'Ivg sia praticata solo in caso di pericolo per la vita della
donna. Si tratta semmai di chiedere alla comunità scientifica di
indicare il periodo di gestazione oltre il quale sussistono tali
possibilità, in base alle evidenze scaturite dal continuo aggiornamento
delle conoscenze scientifiche.
Questa è la via. E penso sia quella giusta per rispondere a chi, al
contrario, pensa di usare il progresso della scienza come alibi per
intaccare responsabilità e autonomia delle donne nella decisione più
importante della loro vita.
Fonte:
www.ministerosalute.it