Genova Anno V - n°29 - 13.06.2007 Pagine Nazionali

del 08/08/2007

 

L’impotenza sessuale dopo incidente dovrà essere rimborsata


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La Corte di Cassazione nell'accogliere il ricorso di un romano single che era rimasto impotente in seguito ad un incidente stradale ha stabilito che chi causa l'impotenza altrui deve risarcire la vittima in quanto si tratta di un danno esistenziale. Il giovane romano era diventato impotente nell'estate del '94 in seguito ad un incidente automobilistico a responsabilità esclusiva dell'altro conducente.


Secondo la Cassazione il "diritto alla sessualità "rientra tra "i diritti umani inviolabili", pertanto "la perdita o la compromissione anche soltanto psichica della sessualità costituisce di per sè un danno esistenziale" meritevole di essere risarcito. Il principio è contenuto nella sentenza 2311 della III sezione civile redatta dal consigliere Giovanni Battista Petti.


 






  

 


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