Il Gip Renato Laviola ha rinviato a giudizio Mario Riccio, il medico che nel
dicembre 2006, su richiesta di Piergiorgio Welby, lo aveva sedato e aveva
interrotto la ventilazione meccanica (“staccando la spina”) che gli permetteva
di sopravvivere.
Lo ha rinviato a giudizio in nome di un diritto alla vita che, nella “sua
sacralità, inviolabilità e indisponibilità”, costituirebbe un limite
invalicabile per l’esercizio del diritto di autodeterminazione. Secondo il
giudice Laviola, il diritto di rifiutare le cure, pur essendo sancito dalla
Costituzione italiana, dal Codice di Deontologia Medica e da convenzioni
internazionali, verrebbe meno quando, per metterlo in pratica, si rendesse
necessaria da parte del medico un’azione e non una mera omissione. Mario Riccio
avrebbe pertanto compiuto un reato in quanto non si è limitato a non attuare una
terapia, ma ha attivamente provocato il distacco del respiratore che teneva in
vita Piergiorgio Welby.
Noi pensiamo che risulti da ciò una limitazione inaccettabile della libertà di
ogni cittadino di decidere riguardo ai trattamenti sanitari sulla propria
persona: un paziente sarebbe libero di rifiutare di essere attaccato al
respiratore (o di essere nutrito artificialmente) ma non gli sarebbe invece
garantita la possibilità di interrompere, una volta avviate, la respirazione o
la nutrizione artificiale in condizioni medicalmente assistite.
L’argomentazione del Gip Laviola lascia intravedere scenari nei quali sarebbe
legittimo obbligare le persone a curarsi anche contro la propria volontà. Il
richiamo alla sacralità della vita (oltre al fatto che non si tratta di un
concetto né medico né giuridico) rischia di trasformare il diritto alla vita in
dovere di vivere e spalanca le porte ad ogni accanimento terapeutico.
Mario Riccio ha esaudito una richiesta precisa e inequivocabile di Piergiorgio
Welby: una richiesta di interruzione di un trattamento. Ci chiediamo: un medico
che accoglie una simile richiesta agisce in modo legittimo? Noi non abbiamo
alcun dubbio sulla liceità morale del gesto, né sulla sua legittimità
deontologica, in accordo con l’Ordine dei Medici di Cremona che si è pronunciato
in questo senso, archiviando il procedimento disciplinare a carico del collega.
Il problema invece è aperto sul piano giuridico. Mentre il Procuratore della
Repubblica di Roma si è pronunciato in sintonia con l’Ordine dei Medici,
chiedendo l’archiviazione del caso, opposto – come abbiamo visto – è stato il
parere del Gip Laviola.
Riteniamo che sia assolutamente necessario stabilire la certezza del diritto in
merito alla seguente questione: un cittadino capace di intendere e di volere, il
cui giudizio non è viziato da disturbi dell’umore o da pressioni esterne, può
legittimamente rifiutare o sospendere ogni tipo di cura anche quando questo
comporterà inevitabilmente la sua morte?
È pacifico che, se un paziente (non ancora collegato al dispositivo che potrebbe
mantenerlo in vita) rifiuta di essere collegato a detto dispositivo, nessuno può
obbligarlo a farlo. Paradossalmente però, se quello stesso paziente accetta di
essere tenuto in vita da un macchinario e poi, dopo un certo periodo di tempo,
decide di rinunciarvi, ciò si rivela impossibile, per lo meno nell’opinione di
alcuni magistrati. Ma questa asimmetria cozza contro il buon senso. Forse
l’avere accettato una terapia priva il paziente della possibilità di cambiare
idea e di esercitare ora la sua originaria possibilità di rifiutarla?
Vogliamo sottolineare che far derivare dal diritto alla vita l’obbligo di
curarsi implica conseguenze gravi e paradossali, fino a spingere le persone a
temere ogni tipo di relazione terapeutica: il paziente, i familiari e anche il
medico potrebbero essere indotti a non iniziare una terapia, per esempio la
ventilazione, solo per il timore di non poterla più sospendere quando le
circostanze dovessero renderla inaccettabile.
Siamo convinti che solo l’intervento del legislatore possa far chiarezza su
questo punto cruciale e affermiamo l’assoluta urgenza di questo intervento.
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