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Legge 104/92 e ultimi contributi legislativi al problema dell’inserimento del disabile da parte dello Stato italiano Diego Banchero |
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In questa importante Legge viene finalmente sancito il superamento della vecchia visione dell’handicap, come condizione strettamente collegata alla minorazione fisica e psichica, per prendere in considerazione più generalmente ogni situazione di emarginazione e svantaggio sociale, quando stabilizzata e progressiva. Si stabilisce che la società deve mettere in atto quanto necessario per favorire l’inserimento del disabile, il quale deve poter usufruire di interventi riabilitativi sufficienti a consentirgli di recuperare il maggior grado possibile di autonomia. La società stessa ha quindi il compito, tramite le ASL, di effettuare gli accertamenti relativi alle minorazioni valutando la “capacità complessiva individuale residua” (aspetto che peraltro era già stato individuato nella Legge 295/90). Il Servizio Sanitario Nazionale (tramite strutture proprie o convenzionate) è chiamato ad assicurare interventi mirati alla prevenzione, cura e riabilitazione precoce e a fornire attrezzature e protesi utili al trattamento delle menomazioni. Il disabile potrà beneficiare di interventi atti ad eliminare barriere architettoniche e fisiche, che lo ostacolano nei luoghi pubblici, e di agevolazioni che gli consentano la possibilità effettiva di fruire dei propri diritti di cittadino. Devono, a tal proposito, essere predisposte idonee misure per agevolarlo in occasione della partecipazione al voto e nella fruizione dei mezzi pubblici di trasporto. Particolare rilievo viene dato agli atti volti a favorire sia l’integrazione scolastica (a partire dall’inserimento nella scuola materna sino all’università prevedendo piani educativi personalizzati), che lavorativa (ove si regola l’assegnazione dei compiti per adattare il posto di lavoro al soggetto). Per coloro che, terminata la scuola dell’obbligo non sono in grado di integrarsi nel mondo del lavoro è possibile l’inserimento in adeguate strutture socio – riabilitative che devono essere debitamente predisposte. La famiglia assume un ruolo chiave nello sviluppo della persona e ad essa viene pertanto attribuito il diritto di scelta dei servizi ritenuti più idonei, per il parente, anche al di fuori della circoscrizione territoriale, e usufruisce di agevolazioni che le consentono di occuparsi con maggiori disponibilità di tempo, della persona disabile. La Legge 104 entra inoltre nel merito della delicata questione della ripartizione delle competenze istituzionali tra Province e Regioni circa definizione e realizzazione di interventi e programmi rivolti al disabile e alla sua famiglia. Tale tema è tuttora in costante ri-definizione anche in considerazione del processo di federalismo in atto nel nostro paese. A riguardo di ciò è importante ricordare che il D.Lgs n° 56 del 2000 ha stabilito la impegni e vincoli, per le Regioni, in relazione alla spesa sanitaria per il raggiungimento e il mantenimento dei livelli di assistenza essenziali determinati dallo Stato. Allo scopo di attuare quanto disposto dalla Legge 104 circa l’integrazione lavorativa del disabile, è stata pubblicata nel 1999 una importante Legge (n° 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) che abroga le vecchie normative relative al collocamento obbligatorio delle persone disabili e degli invalidi civili. Viene introdotto, con essa, il principio del “collocamento mirato” con il quale si definisce un approccio basato su una valutazione specifica delle capacità lavorative della persona portatrice di handicap che si combina con una azione parallela di ricerca del posto di lavoro idoneo. I datori di lavoro pubblici e privati, hanno l’obbligo di rispettare nel proprio piano organizzativo le quote di assunzione obbligatoria stabilite dalla legge in riferimento a quelle che sono le dimensioni dell’azienda o dell’ente. Tra le fonti più importanti emesse nell’ultimo periodo troviamo la “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali” (N° 328/2000) con la quale lo Stato si impegna a determinare i livelli di assistenza riaffermando il carattere universalistico del sistema di protezione sociale assegnando ai Comuni il compito di progettare e realizzare la rete dei servizi e degli interventi individuando nelle organizzazioni del “Terzo settore” gli interlocutori con cui collaborare per raggiungere tale obiettivi. Vengono, infine, annunciate revisioni delle procedure relative all’accertamento dell’invalidità civile allo scopo di rendere più snelle le pratiche. |
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